Storie vere
Il prof “fantasma”: dopo 550 giorni di assenza vorrebbe rientrare ma è stato licenziato!
Non si è fatto vedere per tre anni, tra aspettativa, malattie e assenze ingiustificate. Lo scorso lunedì il prof “fantasma”, della provincia di Taranto si è presentato a scuola scoprendo di essere stato licenziato.
Da tre anni il prof andava e veniva a suo piacere. Tra malattia, aspettative e assenze ingiustificate un docente di diritto della provincia di Taranto, soprannominato il “prof fantasma”, in tre anni ha accumulato 550 giorni di assenza. Nonostante nel 2021 avesse firmato un contratto a tempo indeterminato l’insegnante 60enne si è presentato a scuola solo sporadicamente. E soprattutto in maniera subdola, ostacolando tecnicamente la scuola impossibilitata a sostituirlo con un unico supplente.
Certificati medici a suo uso e consumo dal venerdì al sabato
Le continue richieste di certificati medici, spesso per periodi brevi e coincidenti con i giorni feriali, hanno messo a dura prova la scuola trevigiana, che non è riuscita a garantire la continuità didattica agli studenti a causa della necessità di affidarsi a una lunga serie di supplenti.
Troppe assenze: licenziato!
Nonostante un recente certificato medico che attestava la sua idoneità al lavoro, il docente è stato comunque licenziato per aver superato i limiti massimi di assenza previsti dalla normativa. La scuola ha motivato la sua decisione presentando un dossier dettagliato delle assenze e delle relative certificazioni mediche. Il professore, a sua volta, potrebbe ricorrere contro il licenziamento, ma la scuola sembra disporre di prove sufficienti per confermare la sua decisione. Ma come funziona la procedura?
Un quadro normativo molto chiaro
Le assenze del personale scolastico sono disciplinate da una serie di norme contrattuali e legislative che definiscono i diritti e i doveri dei docenti e del personale ATA. In caso di prolungate o frequenti assenze, possono scattare delle procedure disciplinari che, in casi estremi, possono portare al licenziamento. Diritti e doveri del personale docente rientrano nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto scuola che tra le altre cose definisce le modalità di comunicazione delle assenze e le conseguenze disciplinari in caso di violazione dei doveri contrattuali.
Una malattia tira l’altra…
Nel comparto pubblico, così come nel privato, le assenze per malattia dei professori devono essere sempre giustificate da un certificato medico. Esiste un periodo di comporto entro il quale le assenze per malattia non comportano conseguenze disciplinari. Per evitare che si possa approfittare di falsi certificati l’INPS può disporre visite fiscali nel corso delle giornate di assenza dal lavoro, per verificare la sussistenza dello stato di malattia.
Ma quando scatta il licenziamento?
Il licenziamento di un docente o di un dipendente ATA è una misura disciplinare molto grave e può essere adottata solo in casi di gravi violazioni dei doveri contrattuali. Per esempio? Nel caso di assenze ingiustificate e reiterate. Quando cioè il numero e la durata delle assenze superano i limiti previsti dal contratto e dalla legge. Oppure per atti di indisciplina, offese a superiori o colleghi e comportamenti lesivi della dignità altrui. Infine un prof. può essere licenziato quando non è più in grado di svolgere le proprie funzioni a causa di una grave malattia o di un handicap.
Prima di procedere al licenziamento, l’amministrazione deve avviare una procedura disciplinare che prevede l’invio al domicilio del dipendente di un’accusa scritta nella quale il dipendente viene informato dei fatti a lui contestati. Naturalmente il dipendente ha diritto a presentare le proprie difese tanto quanto l’amministrazione può prevedere sanzioni disciplinari diverse dal licenziamento, come la sospensione dal servizio. Contro il licenziamento, il dipendente può proporre ricorso al giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.